Ai fini antiriciclaggio sono da segnalare anche le operazioni pregresse che, pur eseguite, si rivelino sospette solo alla luce di successive operazioni ed attività effettuate dal fiduciante.  La natura sospetta dell’operazione deriva da caratteristiche oggettive (caratteristiche, entità o natura o qualsivoglia altra circostanza oggettivamente significativa) e soggettive, con particolare attenzione alla capacità economica e patrimoniale del cliente. Applicabile il principio del favor rei alla sanzioni amministrative in tema di violazione della normativa antiriciclaggio comminate prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, di modifica del D.Lgs 231/2017.