Nulla la sentenza nei confronti del Trust. Inammissibile la domanda di revocatoria

E’ nulla la sentenza resa nei confronti del “trust in persona del trustee”. La Corte di Appello di Ancona con la sentenza n. 287/2018, pubblicata il 1° marzo 2018, riforma la sentenza di primo grado (che aveva accolto la revocatoria) e dichiara inammissibile la domanda di declaratoria di inefficacia dell’atto di compravendita proposta dall’attore contro il trust e non verso il trustee.

Il motivo di appello

La pronuncia della Corte di Appello si segnala per aver affrontato, nell’ambito di un’azione revocatoria, il tema della individuazione del soggetto che è parte del processo. La numerose sentenze in tema di revocatoria[1], al pari della sentenza del Tribunale di Ancona riformata, si sono soffermate sui presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione ai sensi  dell’art. 2901 c.c. ovvero sul tema del litisconsorzio necessario dei beneficiari[2] nei giudizi di revocatoria degli atti dispositivi in trust.

La Corte d’Appello accoglie il motivo rappresentato dagli appellanti, soccombenti in primo grado, relativo alla inesistenza del soggetto – il trust - nei cui confronti il Tribunale aveva pronunciato la sentenza.

Gli appellanti hanno dedotto che il trust non è un soggetto giuridico, né può avere capacità giuridica o di agire, con la conseguenza che la sentenza, pronunciata nei suoi confronti, è inesistente o comunque nulla.

La posizione della Corte

La Corte precisa in primo luogo che la questione relativa alla dedotta nullità della sentenza per inesistenza del soggetto nei cui confronti è stata resa, si deve ritenere tempestivamente proposta anche in sede di appello in quanto essa:

“può essere oggetto di eccezione di parte o di rilievo di ufficio da parte del giudice, salvo il limite del giudicato, in ogni stato e grado del procedimento”.

Affronta quindi il tema della soggettività del trust richiamando la consolidata giurisprudenza (Cass., 9 maggio 2014, n. 10105; Cass. 22 dicembre 2015, n. 25800; ma vedasi anche Cass. 20 febbraio 2011, n. 3456; Cass. 22 dicembre 2011, n. 28363) che ha negato personalità giuridica all’istituto confermando che è il trustee l’unica persona di riferimento verso i terzi, non quale legale rappresentante del trust, ma quale soggetto che dispone del diritto in quanto:

“l’effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito e non un soggetto giuridico che svolga la propria attività attraverso la persona fisica del trustee”.

La conclusione del giudizio

Da ciò deriva – secondo la Corte – la inammissibilità della domanda proposta dall’attore in revocatoria nei confronti del “Trust… in persona del trustee…”.

La costituzione  in giudizio del Trust[3], essendo avvenuta con la medesima formula (Trust…in persona del trustee….)  e senza che il trustee avesse manifestato la sua qualità di soggetto che dispone del diritto sui beni in trust, non produce alcun effetto sanante, in quanto costituzione da parte di soggetto inesistente. Da ciò deriva, secondo la Corte, l’inutilità della rimessione della causa al giudice di primo grado, in quanto vi è stata

ab initio  una errata individuazione di uno dei soggetti destinatari della domanda”.

L’inammissibilità rilevata dal giudice d’appello dovrebbe essere non sanabile, con perdita, in capo all’attore,  di ogni potere di impugnazione.

La vicenda, iniziata nel 2001, ha trovato una conclusione sul lato processuale e non sul merito.

[1] Si vedano, ad esempio, le massime riportate  in Trusts e Attività fiduciarie, 2016, p. 378 e segg, 2017, p. 170 e segg., e p.532 e segg.

[2] Cass., 3 agosto 2017, n. 19376 in Banca dati Cassazione

[3] Nel caso di specie il trustee non aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado e la sua costituzione (come “trust in persona del trustee…”) era avvenuta solo in primo grado.

Maurizio Bastianelli - 07/11/2018 - Fiducia, Trust e pianificazione patrimoniale / Senza categoria - Apri un PIR

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