Intestazione fiduciaria di partecipazioni ed azione di responsabilità

Nell’intestazione di partecipazioni sociali a società fiduciaria di cui alla legge 1966/1939, spetta al fiduciante l’azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell’art. 2395 c.c. La Corte di Cassazione, sez. I, civile, con la sentenza 14/2/2018, n. 3656, distingue, in tema di legittimazione attiva, tra l’intestazione di partecipazioni sociali a società fiduciaria operante secondo la legge speciale n. 1966/1939 e intestazione ad altro soggetto.

Nel primo caso, anche se in via incidentale, la Cassazione afferma di ritenere condivisibile l’opinione di chi individui in capo al fiduciante la titolarità dell’investimento ed in capo al fiduciario una mera detenzione autorizzata, con la conseguente ammissibilità di una legittimazione attiva del fiduciante quale effettivo proprietario della quota.

 “Nell’ambito del rapporto di intestazione  e amministrazione con società operanti ex lege 21966/1939 sarebbe pertanto possibile, in assenza di una diversa volontà delle parti, scindere legittimazione ed effettiva proprietà dei titoli azionari e, per questa via, riconoscere ai fiducianti la legittimazione ad agire per far valere i danni quali effettivi proprietari delle partecipazioni sociali[1].

Nel secondo caso, ove la partecipazione sociale è intestata a soggetto diverso da società fiduciaria di cui alla legge 1966/1939, l’interposizione reale, conseguenza ed effetto del rapporto contrattuale che si instaura tra fiduciante e fiduciario, cristallizza la legittimazione attiva del socio di cui all’art. 2395 c.c. in capo al fiduciario-interposto.

Non tutte le Corti di merito seguono tuttavia l’indirizzo della Cassazione

Secondo il Tribunale di Roma, Sez. specializzata in materia di imprese, sent. 3410/2017, la legittimazione attiva ad impugnare una delibera assembleare spetta in ogni caso al fiduciario, anche se rappresentato da una società fiduciaria che svolge istituzionalmente l’attività di amministrazione di beni di terzi ed anche se in tale ipotesi non si verifichi un trasferimento di proprietà.  Il Tribunale, richiama la disciplina del mandato senza rappresentanza, nel cui ambito il fiduciario (anche se società fiduciaria) diviene il titolare formale delle partecipazioni con l’obbligo di ritrasferirle in forza del pactum fiduciae (rapporto in terno tra fiduciante e fiduciario).

Di diverso avviso il Tribunale di Milano, Sez. VIII, civ, sent. 29/1/2013, che in tema di legittimazione ad agire distingue nettamente tra intestazione personale e intestazione qualificata a società fiduciaria. Solo nel secondo caso (intestazione a società fiduciaria) il fiduciante ha legittimazione attiva ad agire in quanto proprietario effettivo delle partecipazioni, cui spetterebbe quindi una tutela di carattere reale, diretta ed immediata verso la società partecipata.

Le azioni spettanti al fiduciante

La Cassazione, con la sentenza  3656/2018, pur negando al fiduciante (non di società fiduciaria) tutela ai sensi dell’art. 2395 c.c. in qualità di socio, ne ha riconosciuto la legittimazione quale terzo. Il fiduciante pertanto potrebbe agire contro l’amministratore ai sensi del predetto art. 2395 c.c. per il risarcimento del danno a lui direttamente cagionato, nell’ambito della categoria generale della “lesione aquiliana del credito”. Nel caso di specie, la presunta falsità della situazione patrimoniale sulla cui base è stato azzerato il capitale, avrebbe leso il diritto del fiduciante a riappropriarsi delle partecipazioni intestate al fiduciario.

Il superamento del collegamento negoziale nell’intestazione di partecipazioni sociali

La sentenza 3656/2018 della Corte di Cassazione si segnala anche per aver preso posizione sulla natura complessa del rapporto di intestazione di partecipazioni sociali, non riconducibile, ad avviso della Corte, ad un collegamento tra due negozi, l’uno esterno ed efficace verso i terzi e l’altro tra le parti e di natura obbligatoria, avente ad oggetto il ritrasferimento della partecipazione al fiduciante alla scadenza concordata. Per la Cassazione l’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali:

“attiene ad un bene che rappresenta una posizione complessa, quale nucleo di situazioni soggettive attive e passive; la quale tantomeno si presta ad essere in quadrata nel comune mandato uno actu o in quello volto all’esecuzione di più negozi giuridici (art. 1703 c.c.), richiedendosi invece, da un lato, sotto il profilo dominicale, l’intestazione della res, e, dall’altro lato, un’attività continuativa da parte del fiduciario, spesso non prevedibile ex ante, nell’ambito della vita societaria che si svolge nel tempo”.

Per tali ragioni, il contratto di intestazione fiduciaria avrebbe una causa autonoma ed unitaria alla luce del complesso regolamento di interessi delle parti (fiduciante e fiduciario). Regolamento di interessi che potrebbe ben rientrare nella nozione di programma negoziale declinata dalla dottrina in tema di contratti di affidamento fiduciario[2].

Da questo punto di vista la sentenza della Cassazione si pone in antitesi con quella giurisprudenza di merito (Trib. di Roma, sent. 3410/2017; Trib. di Roma - III Sezione Civile – sent. 13250/2016; Trib. di Roma – III Sezione Civile – sent. 3819/2016, reperibili in giurisprudenza delle imprese) che ricostruisce il rapporto fiduciario come un doppio trasferimento ove la causa fiduciae è il mero effetto del collegamento negoziale.

Osservazioni conclusive sull’intestazione di partecipazioni a società fiduciaria

La sentenza  3656/2018, pur se in via incidentale, riconosce uno statuto speciale alla società fiduciaria di cui alla legge 1966/1939 rispetto al fiduciario non istituzionale, rendendo plausibile quella interpretazione dottrinale[3] che riconosce gli effetti patrimoniali del rapporto di amministrazione fiduciaria (e i conseguenti rischi) in capo al fiduciante-investitore.

Qualora si consolidasse tale orientamento si potrebbero aprire nuovi scenari interpretativi anche sul tema della responsabilità patrimoniale della società fiduciaria di cui alla legge 1966/1939, su cui la recente Cassazione 23 marzo 2018, n. 7364 non ha preso una chiara posizione.

[1] Accinni A:, Azione dei fiducianti contro gli amministratori ex art. 2395 c.c., in Trusts e attività fiduciarie, 2018, p. 474.

[2] Lupoi M., Il contratto di affidamento fiducairio, Milano, 2014.

[3] Frigeni C., La partecipazione fiduciaria nel diritto vivente,  e De Stasio V., L’intestazione fiduciaria di quote di s.r.l., entrambi in Ginevra E. (a cura di) La fiducia e i rapporti fiduciari, Milano, 2012; Ginevra E., La partecipazione fiduciaria in s.p.a.,  Torino, 2012.

Maurizio Bastianelli - 28/08/2018 - Attività fiduciaria e sviluppi normativi - Apri un PIR

Contatti

Via Sandro Totti 1
60131, Ancona (AN)

071-9256049
info@fidesfiduciaria.it

Copyright 2017 © All Rights Reserved