PIR: Struttura e fiscalità

Struttura dei Piani Individuali di Risparmio

ISTITUZIONE

Il PIR (PIR ordinario) si costituisce aprendo un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli od altro stabile rapporto, con esercizio da parte del contribuente dell'opzione fiscale per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs 461/97 e con la destinazione di somme di denaro e strumenti finanziari per un ammontare massimo annuo di 30.000 euro e complessivo di 150.000 euro nel quinquennio.

Il PIR, alternativamente (PIR alternativo), si costituisce con un massimo di 300.000 euro annui e 1.500.000,00 complessivi qualora almeno il 70% delle somme o dei valori è investito in:

-       Strumenti finanziari

-       Prestiti alle Imprese qualificate

-       Crediti delle Imprese qualificate verso terzi

emessi o stipulati con imprese italiane o UE con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE MID CAP di Borsa italiana od esteri equivalenti.

In tal caso il vincolo di concentrazione è elevato dal 10% al 20%.

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Il PIR può essere istituito anche attraverso un contratto di assicurazione o di capitalizzazione con imprese assicurative italiane od estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi. La norma istitutiva dei PIR è contenuta nell'art.1, commi da 100 a 114 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni ed integrazioni. Il PIR può essere costituito solo da persona fisica residente fiscalmente in Italia e al di fuori dell'esercizio di una attività di impresa commerciale ovvero da enti di previdenza obbligatoria e forme di previdenza complementare (in tal caso il limite di investimento è rappresentato dal 10% del valore dell’attivo patrimoniale dell’ente)

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CONTENUTO

Il PIR non è uno strumento finanziario (non è, ad esempio, una azione, una obbligazione od una quota di un organismo di investimento collettivo del risparmio), ma un contenitore giuridico che accoglie, al suo interno, strumenti finanziari e, nei limiti previsti dalla norma, liquidità

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Dal punto di vista tecnico ed operativo può essere un mandato fiduciario, con o senza intestazione, acceso con una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 1966/1939.  

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PIR ingranaggi
PIR benefici fiscali

BENEFICI FISCALI

Esenzione da imposte sui redditi: Tutti i redditi di capitale e i capital gain derivanti dai singoli strumenti finanziari detenuti per almeno 5 anni sono esenti da imposte sui redditi, con benefici che vanno dal 12,5% sul reddito dei titoli di Stato o assimilati al 26% sui redditi di tutti gli altri strumenti finanziari.

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Il termine di cinque anni si riferisce a ciascuno strumento finanziario o valore (es. azione, obbligazione, quota di fondi di investimento, quota di s.r.l., credito) ed è computato in base al numero di giorni che decorrono dalla data di acquisto, considerando ceduti per primi gli strumenti acquistati per primi (criterio Fifo).

Esenzione da imposta sulle successioni:

- non è richiesto, come nelle imposte sui redditi, che l'esenzione spetti solo con la detenzione degli strumenti finanziari per almeno 5 anni. La norma infatti non prevede la condizione del quinquennio per l'esenzione da imposta sulle successioni

- anche se l'esenzione letteralmente si applica sono agli strumenti finanziari contenuti nel PIR, non vi sono ragioni per rendere imponibile l’eventuale quote del PIR detenuta in forma liquida

- non essendo soggetti ad imposta sulle successioni, i valori contenuti nel PIR non consumano la franchigia spettante a ciascun erede, legatario o beneficiario

L'esenzione non opera in caso di donazione od altra liberalità tra vivi
Si nota che è comunque dovuta l'imposta di bollo annua sul rendiconto dello 0,2 per cento prevista per la generalità dei prodotti finanziari depositati presso intermediari ed appartenenti a persone fisiche
L'esenzione spetta su ogni PIR, anche se attivato da più componenti della medesima famiglia, non essendovi limitazioni al riguardo

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CONDIZIONI

Gli investimenti finanziari inseriti all'interno di un PIR possono essere di qualunque specie

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Tuttavia, pur potendo astrattamente essere inclusi nel PIR, non godono della esenzione da imposte sui redditi:
- i redditi derivanti da partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) del D.p.r. 917/1986 (t.u.i.r.), anche se tassati con imposta sostitutiva
- i redditi degli strumenti finanziari che concorrono per legge a formare il reddito complessivo del contribuente (come ad esempio i redditi di taluni fondi di investimento non Ue)
In mancanza di specifici divieti normativi, le partecipazioni qualificate e gli altri strumenti da cui derivano redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, dovrebbero godere di esenzione da imposte di successione in caso di trasferimenti per causa di morte
Condizioni per l'esenzione

L’esenzione da imposte sui redditi spetta al titolare del PIR  ordinario a condizione che:

1) in ciascun anno solare di durata del PIR,  per almeno i due terzi dell’anno (244 giorni di calendario):

- le somme e i valori  confluiti nel piano sono investiti, per almeno il 70 per cento del valore complessivo conferito nel PIR in strumenti finanziari negoziati o non negoziati in mercati regolamentati (p.es. Borsa italiana) o in sistemi multilaterali di negoziazione (p.es. AIM Italia) emessi da imprese con sede nel territorio dello Stato italiano od in altri Stati UE o aderenti allo Spazio economico europeo ma aventi stabile organizzazione in Italia

- almeno il 25 per cento del 70 per cento del valore complessivo delle somme e valori confluiti nel PIR deve essere investita in strumenti finanziari di imprese  diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana od in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (le Linee Guida MEF, a titolo esemplificativo, hanno individuato i seguenti indici: FTSE 100 per il mercato UK; il DAX per il mercato tedesco; il CAC 40 per il mercato francese; l’AEX per il mercato olandese; l’IBEX per il mercato spagnolo e il PSI 20 per il mercato portoghese)

- almeno il 5 per cento del 70 per cento del valore complessivo delle somme e valori confluiti nel PIR deve essere investita in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE MID CAP di Borsa italiana in indici equivalenti dei Paesi UE o SEE

2) gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni

3) in ciascun anno solare di durata del PIR,  per almeno i due terzi dell’anno (244 giorni di calendario):

- le somme e i valori  confluiti nel piano (sia della quota del 70 per cento che della quota libera del 30 per cento) non possono essere investiti, per una quota superiore

al 10 per cento del totale  in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo e

·                al 10 per cento del totale  in depositi

·                al 10 per cento del totale in conti correnti

4) le somme siano investite in Oicr che rispettano le condizioni di investimento per essere qualificati conformi alla normativa PIR.

Per i PIR alternativi l’esenzione fiscale spetta a condizione che:

1)  il 70% del valore complessivo delle somme e valori confluiti nel PIR alternativo sia investito in

- strumenti finanziari (tra i quali si comprendono anche le quote di s.r.l.)

- prestiti

- crediti di imprese

diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE MID CAP di Borsa italiana in indici equivalenti dei Paesi UE o SEE

2) l’investimento complessivo in ciascuna impresa attraverso strumenti finanziari, prestiti e crediti non può eccedere il 20% (in luogo del 10% previsto per i PIR ordinari)

3) le somme siano investite in Oicr che rispettano le condizioni di investimento previste per i PIR alternativi

Si considerano investimenti qualificati anche le quote o le azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ovvero in Stati membri della UE o in Stati SEE che investano almeno il 70% in strumenti finanziari emessi da società italiane o residenti in Stati UE o SEE con stabile organizzazione in Italia nel rispetto delle condizioni temporali e di diversificazione previste dall'art. 1, commi 102 e 103 della legge 232/2016
E' quindi ammissibile che un PIR sia formato anche solo da quote dello stesso Oicr o di Oicr istituiti dalla stessa società di gestione
Le somme e i valori destinati ai PIR non possono in ogni caso essere investite in strumenti finanziari di soggetti residenti in Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali
Il 30% delle somme e dei valori destinati al PIR possono essere investiti in qualunque classe di attività finanziaria. 

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DECADENZA DAI BENEFICI ED IMPOSTE DOVUTE

In mancanza di una o più delle condizioni previste per l'esenzione da imposte sui redditi, l'investitore decade dal beneficio della esenzione, ma limitatamente:

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- ai redditi degli Investimenti qualificati diversi da quelli che rispettano le condizioni di legge
- con l'obbligo di corrispondere le imposte e gli interessi legali senza sanzioni
L'intermediario che amministra il PIR provvede a ricalcolare, anche a distanza di anni, i redditi percepiti e non tassati per i quali si è verificata la decadenza dal beneficio per ciascuno strumento finanziario

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TRATTAMENTO DELLE MINUSVALENZE E PERDITE

Eventuali minusvalenze o perdite o differenziali negativi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi e proventi realizzati in successive operazioni effettuate nell'ambito del medesimo PIR

Per i soli investimenti effettuati nel 2021, alle persone fisiche titolari di un PIR Alternativo spetta un credito d’imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell’articolo 67 del Tuir, relativamente agli strumenti finanziari qualificati detenuti nel piano per almeno cinque anni.

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Le minusvalenze, perdite o differenziali negativi esistenti alla data di chiusura del PIR possono essere portate in deduzione non oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze o differenziali positivi o proventi realizzati:
- in altro rapporto intestato all'investitore in regime fiscale di risparmio amministrato
- o nel regime dichiarativo

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