E’ nulla la sentenza resa nei confronti del “trust in persona del trustee”. La Corte di Appello di Ancona con la sentenza n. 287/2018, pubblicata il 1° marzo 2018, riforma la sentenza di primo grado (che aveva accolto la revocatoria) e dichiara inammissibile la domanda di declaratoria di inefficacia dell’atto di compravendita proposta dall’attore contro il trust e non verso il trustee.